Art. 2.
(Finalità del sistema nazionale di istruzione).

      1. Finalità del sistema nazionale di istruzione sono l'educazione, la formazione anche professionale e l'istruzione dei discenti, con la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca e con la garanzia, altresì, dei diritti che fanno capo ai discenti.
      2. I discenti, in rapporto all'ordine e al grado di scuola frequentato, hanno diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità definiti.
      3. La definizione degli standard di qualità e di quantità per ogni ordine e grado di scuola tiene anche conto delle differenziate esigenze formative rilevabili nei contesti territoriali del Paese.

 

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